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CHIARIMENTI SU EROGAZIONI 5 PER MILLE 2009 – 2010

Riceviamo e diffondiamo comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale Terzo Settore, su chiarimenti in materia di eorgazione del 5 per mille, in riferimento all’entrata in vigore delle nuove norme per pagamenti di importi superiori ai 1.000 €, segnalando che per il 2009 risultano non erogati oltre 2.700.000 € a oltre 1600 organizzazioni per mancata indicazione dell’IBAN.

 
5 per mille anno  2009

Si fa seguito alla nota n. 5778 del 17/04/2012 con  l’invio degli elenchi restituiti  dall’Agenzia delle Entrate per mancanza di IBAN.

Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. B della convenzione stipulata in data 26.10.2010 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, l’Agenzia può provvedere al pagamento delle somme dovute soltanto se i soggetti aventi diritto hanno comunicato le proprie coordinate bancarie/postali.

Per le Associazioni con importi superiori ai 1.000 euro  è obbligatorio in base all’art. 12 comma 1 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche, detenere un conto corrente bancario /postale per poter avere le somme spettanti
Le associazioni che non hanno  un conto corrente bancario/postale devono, comunicare al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , Direzione Generale Terzo Settore, Divisione I^,  Via Fornovo 8, 00192 Roma, il nome del legale rappresentante,  i dati anagrafici, l’indirizzo e il C.F., oltre ai dati anagrafici dell’Associazione (Denominazione, C.F., Indirizzo, N. Telefonico).
 
 
5 per mille anno 2010

Da venerdì 4 maggio è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco delle Associazioni ammesse al beneficio con accanto i relativi importi.

Ricordiamo di seguito l’iter che il processo implica, e segnaliamo che la complessità della procedura richiede i tempi necessari per l’erogazione delle somme:

 

1.    L’eventuale contestazione, all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non ammessi;

2.    Invio da parte dell’Agenzia degli elenchi definitivi al Ministero, trascorso il tempo concesso per la contestazione;

3.    Il Ministero ha 30 giorni di tempo, per riscontrare l’elenco dei soggetti destinatari dei pagamenti;

4.    Al termine di questo periodo l’elenco dei soggetti, validato dal Ministero viene inviato all’Agenzia delle entrate;

5.    Il Ministero procede direttamente al pagamento dei soggetti beneficiari di somme superiori ai 500.000,00 euro, mentre l’Agenzia delle Entrate provvede al pagamento delle somme ai soggetti che hanno inviato alla stessa Agenzia le coordinate bancario/postali;

6.    Per i soggetti che sono beneficiari di cifre inferiori ai 1.000 euro, la comunicazione delle coordinate bancarie /postali, di cui si allega il modello (all. 2), consente che il pagamento venga effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate;

7.    Per quei soggetti che non abbiano comunicato le coordinate bancarie/postali alla Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro procederà direttamente al pagamento purché le Associazioni comunichino i dati del legale rappresentante e dell’associazione (come anche specificato per il 2009). In relazione a ciò si precisa che detto pagamento da parte del Ministero avverrà successivamente ai pagamenti effettuati dall’Agenzia e dopo che la stessa  invierà gli elenchi cosiddetti NO IBAN come già avvenuto per il 2009. Naturalmente detta procedura farà dilatare  i tempi dei pagamenti di quanto dovuto alle associazioni beneficiarie.

In allegato il documento dell’Agenzia delle Entrate: Acquisizione delle coordinate del conto corrente per l’accredito del cinque per mille in base alla convenzione col Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per il pagamento.

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