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Registro Unico del Terzo settore, prime istruzioni per l’uso

Dalle diverse sezioni, alle modalità di iscrizione e cancellazione, dal popolamento iniziale, all’aggiornamento delle informazioni e l’organizzazione degli uffici. Un primo approfondimento su uno degli strumenti di trasparenza più importanti dell’intera riforma 

Il Decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/10/2020, rappresenta un atto di importanza capitale nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo settore, disciplinando l’istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Dal momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale partirà il processo di implementazione della piattaforma telematica, che si concluderà con l’individuazione di una data specifica da parte del Ministero del Lavoro a partire dalla quale il Runts sarà operativo: tale periodo sembra potersi collocare tra i mesi di febbraio e marzo 2021.

Come è strutturato il decreto sul Runts?
Il documento oltre a esprimersi sulle definizioni, il campo di applicazione e le generalità, disciplina nello specifico le procedure per l’iscrizione e la cancellazione degli enti nel Runts, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta (protocollazione, conservazione, deposito degli atti e registrazione), la conservazione e la gestione del Registro unico, e le modalità di comunicazione dei dati tra il Runts e il Registro imprese, l’aggiornamento delle informazioni, la pubblicità e l’accesso ai dati, il popolamento iniziale, la privacy e il trattamento dei dati.

Lo completano gli allegati A, B e C, che contengono informazioni più specifiche in merito all’organizzazione della piattaforma informatica, alla compilazione delle istanze telematiche da parte degli enti e al procedimento di trasmigrazione nel Runts da parte di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.

La struttura del Runts fra unità e decentramento

La prima e fondamentale novità rappresentata dal Registro unico nazionale del Terzo settore è che in esso saranno contenuti tutti gli enti del Terzo settore (Ets), superando in tal modo la molteplicità dei registri regionali e provinciali ancora ad oggi esistenti e perseguendo le esigenze di semplificazione e di unitarietà del sistema di registrazione degli enti già messe in luce nella legge delega 106 del 2016.

Obiettivo primario del legislatore è stato quello di assicurare un’omogeneità a livello nazionale nelle regole di accesso e permanenza nel registro, oltre che nelle informazioni e documenti richiesti a ciascun ente, evitando qualsiasi disparità di trattamento giuridico per le organizzazioni operanti in uno specifico territorio rispetto a quelle operanti in un altro.

L’unicità del Runts si interseca però con una gestione dello stesso su base territoriale: all’Ufficio statale, incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si affiancheranno infatti gli Uffici regionali e provinciali, istituiti presso ciascuna Regione e presso le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle amministrazioni locali il decreto assicura autonomia nel definire l’assetto organizzativo dell’ufficio del Runts, fermo restando la menzionata uniformità nelle regole di gestione dei diversi aspetti del registro unico (ad esempio per quanto riguarda le procedure di iscrizione e di cancellazione, la registrazione degli atti e delle informazioni soggette a deposito, la revisione periodica degli Ets o i controlli sugli stessi).

Le diverse sezioni del Runts

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si comporrà delle seguenti sezioni (art.46, c.1 del Codice del Terzo settore):

  1. Organizzazioni di volontariato (Odv) (artt.32 a 34 del Codice);
  2. Associazioni di promozione sociale (Aps) (artt. 35 e 36 del Codice);
  3. Enti filantropici (artt.37 a 39 del Codice);
  4. Imprese sociali, comprese le cooperative sociali. Per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel Runts;
  5. Reti associative (41 del Codice);
  6. Società di mutuo soccorso, (artt. da 42 a 44 del Codice);
  7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art .4 del Codice del Terzo settore, diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti.

La competenza in relazione alla generalità degli enti spetterà agli Uffici regionali o provinciali sul cui territorio l’ente ha sede legale; fanno eccezione le reti associative, per le quali sarà sempre competente l’Ufficio statale del Runts, anche qualora la rete sia iscritta ad un’altra sezione del registro (si ricorda che le reti associative sono infatti gli unici enti a poter essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni), e le imprese sociali, la cui competenza spetta come detto al Registro imprese.

L’iscrizione e la cancellazione dal Runts

Il decreto disciplina in modo distinto il procedimento di iscrizione al Runts per gli enti non dotati di personalità giuridica (articoli 8-9) e per quelli dotati di personalità giuridica (articoli da 16 a 19): per questi ultimi è il notaio che dovrà verificare il possesso dei requisiti e depositare i documenti richiesti presso l’Ufficio del Registro unico competente (art.22 del Codice del Terzo settore).

Il decreto elenca anche i documenti e le informazioni che gli enti dovranno fornire obbligatoriamente al momento dell’iscrizione (art.8). Fra questi vale la pena menzionare lo statuto, che per gli enti non dotati di personalità giuridica dovrà comunque essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (non sarà quindi sufficiente la semplice scrittura privata), e, per gli enti svolgenti l’attività da uno o più esercizi, l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati. Fra le informazioni richieste vi è invece un indirizzo di posta elettronica (Pec), che sarà lo strumento istituzionale di interlocuzione con il Runts e di cui quindi tutti gli enti si dovranno dotare.

L’iscrizione nel Runts avrà effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ets in generale, così come delle qualifiche particolari di organizzazione di volontariato (Odv), associazione di promozione sociale (Aps), ente filantropico, società di mutuo soccorso, rete associativa e rete associativa nazionale, e costituirà presupposto fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali collegati a tali qualifiche.

Per gli enti che richiederanno di essere iscritti al Runts l’iscrizione avrà anche effetto costitutivo della personalità giuridica (art.22 del Codice del Terzo settore).

Proprio come succede ad oggi per le Onlus, qualora un ente deciderà di cancellarsi dal Runts (perdendo quindi la qualifica di Ets) e di continuare ad operare ai sensi del Codice civile, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al registro unico.

L’aggiornamento delle informazioni e la pubblicità degli atti

Definite anche le modalità di aggiornamento telematico del Runts (art.20 secondo le modalità previste nell’allegato A), fornendo un elenco di documenti che gli enti iscritti saranno tenuti a depositare, fra cui:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, quando previsto, il bilancio sociale (il termine per il deposito è il 30 giugno di ogni anno);
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  • i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata);
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al Runts.

Oltre a tali atti, gli enti del Terzo settore dovranno anche aggiornare le informazioni fornite in fase di iscrizione, individuate dall’art.8, c.6 del decreto.

Qualora l’ente non adempia all’aggiornamento delle informazioni o al deposito degli atti nei termini previsti, sarà prevista una sanzione pecuniaria per gli amministratori; il perdurante inadempimento a seguito della diffida ad adempiere da parte dell’ufficio del Runts competente avrà come conseguenza la cancellazione dell’ente dal registro unico.

Tutte le informazioni e i documenti contenuti nel Runts saranno consultabili da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Tali atti saranno opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza (art.52 del Codice del Terzo settore).

Il popolamento iniziale del Runts

Definite anche le regole per il popolamento iniziale del Runts, in particolare con riguardo alla trasmigrazione delle Odv e delle Aps, e all’iscrizione delle Onlus (artt. da 30 a 38).

La data centrale per l’inizio di tale processo è quella prevista all’art.30 del decreto e che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà individuare sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, la quale sancirà di fatto l’operatività del Registro unico.

Da tale momento, che dovrebbe essere collocato tra febbraio e marzo del prossimo anno, inizierà il trasferimento nel Runts delle Odv e delle Aps iscritte nei registri regionali e provinciali, e delle Aps iscritte nel registro nazionale.

Entro 90 giorni dalla data stabilita dal ministero del Lavoro le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Runts i dati relativi alle Odv e alle Aps iscritte nei registri al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del Runts(sono invece 30 i giorni che il ministero del Lavoro avrà a disposizione per comunicare al Runts i dati delle Aps nazionali iscritte al giorno antecedente al termine individuato), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Partono poi ulteriori 180 giorni entro i quali gli Uffici del Runts dovranno valutare i requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza, richiedendo a questi ultimi gli eventuali documenti o informazioni mancanti: se la verifica si conclude positivamente l’Ufficio del Runts disporrà l’iscrizione nella sezione corrispondente.

Fino all’iscrizione nel Runts le Odv e le Aps ad oggi iscritte nei registri regionali e provinciali continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art.54, c.2 del Codice del Terzo settore).   

Le Onlus non “trasmigreranno” invece in automatico nel Runts ma dovranno presentare una autonoma domanda di iscrizione: questo perché la Riforma del Terzo settore ha abrogato la normativa Onlus (tale abrogazione scatterà però solo dal momento in cui entrerà in vigore la nuova parte fiscale del Codice del Terzo settore), e quindi tali organizzazioni dovranno individuare la sezione più adatta del Runts in cui collocarsi.

L’art.34 del decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l’elenco delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro ex art.30 del Decreto. Non è posto un termine entro cui tale elenco dovrà essere pubblicato, il quale dovrà essere concordato fra l’Agenzia delle Entrate e il ministero del Lavoro. L’elenco delle Onlus sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione anche in Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione dell’elenco le Onlus potranno presentare domanda di iscrizione al Runts, e lo potranno fare fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art.101, c.10 del Codice del Terzo settore). L’Ufficio competente del Runts verificherà la presenza dei requisiti (potendo chiedere eventuali informazioni e documenti mancanti) e, in caso di esito positivo, iscriverà l’ente nella sezione corrispondente. Nel caso in cui la Onlus non presenti la domanda di iscrizione al Runts entro il termine del 31 marzo dovrà devolvere il proprio patrimonio.

 

Articolo tratto da Cantiere terzo settore

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