Statuto

FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE
 
Statuto
Approvato dalla Assemblea Nazionale
Roma – 17 novembre 2009
 
ARTICOLO 1
Preambolo
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito con il fine di rappresentare i valori e le istanze comuni e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione  sociale, dell’impresa sociale, della solidarietà sociale e internazionale.
Gli aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
Al Forum Nazionale del Terzo Settore possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.
Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha sede legale in Roma e ha durata illimitata.
Con delibera del Consiglio Nazionale, possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
 
 
ARTICOLO 2
Scopi Istituzionali
Il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue lo scopo di:
a)  aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
b)  favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l’attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un l’altra;
c)  impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell’Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
d)  rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
e)  impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace
f)   contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi  la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
g)   esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione sia essa di natura economica, sociale, etnica, religiosa, sessuale o di età;
h)  operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e della cittadinanza attiva;
i)   sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
j) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo l’uomo al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
 
k) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.
 
ARTICOLO 3
Attività sociali
Per conseguire gli scopi di cui all’articolo 2, il Forum Nazionale del Terzo Settore può:
a)   promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
b)  svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
c)  svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
d)  collaborare con altri organismi, anche internazionali, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
e)  dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
f)  promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.
  
ARTICOLO 4
Soci
Possono aderire al Forum Nazionale del Terzo Settore, acquisendo la qualità di socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, composti da persone fisiche e giuridiche, che non perseguono finalità lucrative, che hanno la finalità di operare nell’interesse collettivo, che prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, che si impegnano al regolare versamento del contributo associativo nella misura prevista dal successivo art. 5 e che soddisfano e conservano entrambi i seguenti requisiti:
a)     essere presenti in almeno sei regioni italiane con strutture stabili ed organizzate;
b)     avere una base associativa, formata da almeno duemila  persone fisiche ovvero da almeno cinquanta organizzazioni (associazioni locali – cooperative – imprese sociali).
La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consiglio Nazionale. Contro la decisione del Consiglio Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 60 dalla data di comunicazione della decisione.
Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce.
La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l’automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica del Consiglio Nazionale.
Il socio dimesso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l’automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.
 
 
ARTICOLO 5
Quote
I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Nazionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote annuali secondo i seguenti criteri:
A. una unità di contribuzione:
-    organizzazioni che soddisfano i requisiti minimi di cui all’art. 4;
B. tre unità di contribuzione:
-    organizzazioni che siano presenti in almeno dieci regioni e che soddisfino oltre a quelli minimi uno dei seguenti requisiti:
o       associati persone fisiche almeno ottomila;
o       organizzazioni (associazioni locali – cooperative – imprese sociali) associate almeno quattrocento .
C. sei unità di contribuzione:
-    organizzazioni che siano presenti in quindici regioni italiane e che soddisfino oltre a quelli minimi uno dei seguenti requisiti:
o    associati persone fisiche almeno ventimila;
o   organizzazioni (associazioni locali – cooperative – imprese sociali) associate almeno mille.
Per i coordinamenti e le federazioni i requisiti si intendono assolti nella somma delle caratteristiche dei singoli associati.
 I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Nazionale.
 
ARTICOLO 6
Enti sostenitori
Possono partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a titolo di Enti sostenitori i soggetti che condividono i valori e le finalità del Forum.
 La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consiglio Nazionale. Contro la decisione del Consiglio Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
 
ARTICOLO 7
Organi sociali
Sono organi del Forum Nazionale del Terzo Settore:
- l’Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- il Coordinamento Nazionale;
- il Portavoce;
- la Conferenza Nazionale dei Forum Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale di Garanzia;
 
 
 
 
 
ARTICOLO 8
Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocata dal Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 15 giorni.
Qualora il Consiglio Nazionale non provveda, l’Assemblea è convocata dal Coordinamento Nazionale, ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.
L’Assemblea è composta, con diritto di voto, da:
  1. un rappresentante per ogni socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera A;
  2. due rappresentanti per ogni socio di cui agli artt. 4 e5 lettera B;
  3. tre rappresentanti per ogni socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera C.
Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l’esercizio della delega tra soci; è ammesso tra rappresentanti dello stesso socio.
Partecipa ai lavori dell’Assemblea Nazionale, con diritto di parola, un Portavoce o un rappresentante designato per ciascun Forum Regionale.
Un esponente per ciascun Ente sostenitore è invitato a partecipare ai lavori dell’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Portavoce o da un suo delegato, componente dell’Assemblea. In assenza, l’Assemblea provvede all’elezione di un Presidente per la seduta in corso.
L’Assemblea Nazionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
Per l’elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l’Assemblea Nazionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei soci, comprese le deleghe.
 
 
ARTICOLO 9
Compiti dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale:
a)  definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum; approva il programma annuale e ne verifica l’attuazione;
b)  apporta modifiche allo Statuto;
c)  elegge, ogni due anni, con votazioni a scrutinio segreto:
1) i componenti del Consiglio Nazionale di sua competenza;
2) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
3) i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia.
d)   proclama i componenti del Consiglio Nazionale;
e)  sostituisce i componenti del Consiglio Nazionale che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
f)   revoca, attraverso l’approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Consiglio Nazionale e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei soci. L’Assemblea Nazionale, nel corso della riunione, convocata dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
g)  nomina, ogni due anni, i componenti del Comitato  di Partenariato di cui all’art 17.
h)  fissa i criteri di riconoscimento dei Forum Regionali e subregionali e definisce il modello base dei loro statuti;
i)  approva eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
 L’Assemblea Nazionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I lavori dell’Assemblea Nazionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
 
ARTICOLO 10
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è formato:
§    da quindici componenti eletti dall’Assemblea Nazionale fra i rappresentanti dei soci di cui agli artt. 4 e 5 lettera A e B;
§    da un rappresentante per ogni socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera C.
Sono invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale gli ex Portavoce in carica nel mandato precedente a quello in corso.
In via eccezionale, il Consiglio Nazionale può cooptare, tra esponenti e rappresentanti dei soci, sino a un massimo di 3 componenti, che si aggiungeranno ai componenti di diritto e a quelli eletti.
I componenti del Consiglio Nazionale dimessi, decaduti, revocati dall’Assemblea Nazionale decadono automaticamente da ogni altra eventuale carica o incarico ricoperti nel Forum o in sua rappresentanza in organismi esterni. Nel caso venga revocata la maggioranza dei componenti, decade l’intero Consiglio Nazionale e anche il Coordinamento Nazionale da questi eletto.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno ed è convocato dal Coordinamento Nazionale almeno quindici giorni prima del suo svolgimento.
E’ presieduto dal Portavoce o da un suo delegato, componente del Consiglio, ed è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri a pieno titolo e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Nel caso in cui all’ordine del giorno siano previste l’elezione o la mozione di sfiducia dei componenti del Coordinamento Nazionale e/o del Portavoce, la riunione del Consiglio Nazionale è valida se è presente la maggioranza dei componenti.
 
ARTICOLO 11
Compiti del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale:
a)     attua gli indirizzi fissati dall’Assemblea Nazionale;
b)  elegge tra i suoi componenti a pieno titolo, il Portavoce, e gli altri componenti il Coordinamento Nazionale, determinandone preventivamente il numero;
c)   sostituisce i componenti del Coordinamento Nazionale o il Portavoce che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
d) revoca, attraverso l’approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Nazionale e/o al Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Portavoce, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei soci. Il Consiglio Nazionale, convocato dal Portavoce entro 30 giorni, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
e)  delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci di cui agli art. 4 e 5 e di Enti sostenitori di cui all’art. 6;
f)  approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
g)  definisce l’entità delle unità di contribuzione per i soci, la quota per gli Enti sostenitori, le modalità e i tempi dei versamenti;
h) convoca l’Assemblea Nazionale almeno due volte l’anno; in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità e l’urgenza;
i)  istituisce commissioni; 
j)  delibera il riconoscimento dei Forum regionali;
k) richiede al Collegio Nazionale di Garanzia i provvedimenti disciplinari o di espulsione. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.
 
 
ARTICOLO 12
Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento Nazionale è composto da:
§  Il Portavoce;
§   fino a quattordici componenti eletti tra i componenti a pieno titolo del Consiglio Nazionale.
Ai lavori del Coordinamento Nazionale partecipano il Tesoriere e il Direttore.
L’incarico di componente del Coordinamento Nazionale ha durata biennale.
I componenti del Coordinamento Nazionale che nell’arco dell’anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione del Consiglio Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale, su proposta del Portavoce, nomina il Tesoriere e il Direttore e ne fissa le attribuzioni.
 Il Coordinamento Nazionale è l’organo esecutivo delle delibere del Consiglio Nazionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum.
 Il Coordinamento Nazionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone la relativa durata.
 Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
 
 
ARTICOLO 13
Il Portavoce
Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Nazionale del Terzo Settore ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del  Coordinamento Nazionale.
 Il Portavoce rappresenta il Forum Nazionale del Terzo Settore presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.
L’incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.
In caso di impedimento o assenza temporanea del Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato scelto tra i componenti del Coordinamento Nazionale.
In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, le sue funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Nazionale anagraficamente più anziano sino alla elezione del nuovo Portavoce.
 
 
 
 
 
ARTICOLO 14
Forum Regionali
I Forum Regionali del Terzo Settore sono riconosciuti dal Consiglio Nazionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dall’Assemblea Nazionale.
Il riconoscimento dei Forum Regionali é sempre revocabile sulla base di fondati motivi.
Per disciplinare la materia, l’Assemblea Nazionale adotta apposito Regolamento.
 
ARTICOLO 15
Forum Subregionali
Nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e al fine di promuovere forme di aggregazione a livello locale delle organizzazioni che operano per finalità di interesse generale possono essere costituiti Forum a livello territoriale subregionale.
Per disciplinare la materia, l’Assemblea Nazionale adotta apposito Regolamento.
 
ARTICOLO 16
Conferenza Nazionale dei Forum Regionali
Alla Conferenza Nazionale dei Forum Regionali partecipano:
§         i Portavoce di ciascun Forum Regionale;
§        i componenti del Coordinamento Nazionale.
Alla Conferenza potranno partecipare, con diritto di parola, un rappresentante per ciascuno dei soci del Forum Nazionale.
 La Conferenza Nazionale dei Forum Regionali ha lo scopo di:
-         contribuire alla definizione delle politiche generali del Forum Nazionale del Terzo Settore;
-         promuovere il coordinamento delle specifiche politiche territoriali di propria competenza, in raccordo con gli orientamenti generali del Forum Nazionale del Terzo Settore;
-         promuovere la diffusione delle buone prassi fra i Forum regionali e sub regionali nonché specifici progetti di valenza interregionale.
 La Conferenza Nazionale dei Forum Regionali è convocata almeno due volte l’anno dal Coordinamento Nazionale ed è presieduta dal Portavoce.
 
ARTICOLO 17
Comitato di Partenariato
L’Assemblea Nazionale può istituire il Comitato di Partenariato composto sino a 15 componenti di riconosciuto prestigio e indipendenza, scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi di rilievo in ambito istituzionale o del Terzo Settore in Italia o all’estero, accademici, esponenti del mondo imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nel Terzo Settore.
I componenti del Comitato di Partenariato sono nominati dall’Assemblea, restano in carica due anni e possono essere rieleggibili.
Il Comitato di Partenariato è convocato dal Portavoce.
Il Comitato di Partenariato ha funzioni consultive e di orientamento e relaziona annualmente all’Assemblea Nazionale.
I lavori del Comitato di Partenariato sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso adottato e approvato. 
 
 
 
 
ARTICOLO 18
Consulte
Il Coordinamento Nazionale può costituire, adottando un apposito Regolamento,  consulte permanenti o temporanee per l’elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore.
 
ARTICOLO 19
Incompatibilità
In relazione alle cariche di Portavoce, componente il Coordinamento Nazionale, Tesoriere, Direttore, l’Assemblea Nazionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:
§         le incompatibilità con:
A   incarichi di Governo, Presidente o Assessore Regionale, Presidente o Assessore Provinciale, Sindaco di Comune capoluogo di Provincia;
B   parlamentare nazionale ed europeo;
C   ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
D   partecipazione ad organi esecutivi nazionali di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
E   partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto.
§      la sospensione o decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni    europee o nazionale, o alla carica di Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Sindaco di Comune capoluogo di Provincia.
 
 
 ARTICOLO 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum, provvede all’esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dall’Assemblea Nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente il quale provvede alla convocazione del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.
I Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ciascun revisore può essere revocato dall’Assemblea Nazionale solo per giusta causa.
Il Revisore che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall’Assemblea Nazionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Nazionale aventi all’ordine del giorno la presentazione e l’esame dei bilanci.
 
 
 
ARTICOLO 21
Patrimonio e Risorse
Il patrimonio del Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito da:
·         beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
·         eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Il Forum Nazionale del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
·         unità di contribuzione dei soci e quote degli enti sostenitori;
·         contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
·         contributi dell’Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
·         eredità, donazioni e legati;
·         erogazioni liberali;
·         proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
·         entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
·         ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.
 
ARTICOLO  22
Bilancio
Il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, secondo i principi dell’art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le unità di contribuzione, le quote e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 31 maggio di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio viene redatto dal Tesoriere, il quale trasmette i bilanci di esercizio, sia quello preventivo che quello consuntivo, al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro esame, e li sottopone al Coordinamento Nazionale il quale provvede a trasmetterlo al Consiglio Nazionale per l’approvazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
 È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.
L’eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere del Consiglio Nazionale.
 
ARTICOLO 23
Collegio Nazionale di Garanzia
Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da 5 componenti eletti dall’Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Consiglio Nazionale e al Collegio dei Revisori dei Conti.  Il Collegio Nazionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il Presidente.
Rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Nazionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l’annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Nazionale del Terzo Settore.
 Il Collegio Nazionale di Garanzia, su istanza del Consiglio Nazionale, istruisce il procedimento e decide circa l’eventuale provvedimento disciplinare o espulsione di un socio.
La decisione del Collegio Nazionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza del Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale di Garanzia compete la risoluzione delle controversie tra Forum Nazionale e Forum Regionali.
Il Collegio Nazionale di Garanzia verifica, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Regionale, la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato dall’Assemblea Nazionale.
Il Collegio Nazionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed èregolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti.
Ciascun componente può essere revocato dall’Assemblea Nazionale solo per giusta causa.
Il componente del Collegio Nazionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall’incarico è sostituito dall’Assemblea Nazionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
I componenti del Collegio Nazionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
 
ARTICOLO 24
Scioglimento
Lo scioglimento del Forum Nazionale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente da un’Assemblea Nazionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.
 Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Nazionale del Terzo Settore sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ad enti morali o ad imprese senza finalità lucrative con scopi di utilità sociale.
 
 
ARTICOLO 25
Rinvio
 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile.
 
 
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