Il Testo Unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ha compreso l’attività sportiva tra i lavori particolari, in considerazione delle peculiari caratteristiche di detta attività.Tale inserimento permette di effettuare la chiamata nominativa di uno sportivo, allenatore o tecnico generico, in ogni periodo dell’anno,essendo detti lavori considerati al di
fuori del decreto flussi.Inoltre il Legislatore ha previsto,proprio per le caratteristiche dell’attività sportiva,che il Nulla Osta al lavoro non sia rilasciato dallo Sportello Unico ma viene sostituito da un assenso del C.O.N.I.
L’ingresso dello sportivo straniero può essere richiesto per
gara sportiva o per
attività sportiva subordinata o autonoma.
Gara sportiva
L’ingresso per gara sportiva consente l’ingresso dello straniero che intenda partecipare ad una singola manifestazione o ad una serie di manifestazioni sportive a carattere professionistico o dilettantistico ed occasionali.Il visto d’ingresso ed il successivo permesso di soggiorno per gara sportiva può essere rilasciato per una o più gare sportive fino ad un massimo di 90 giorni e non può essere prorogato.
Il visto è rilasciato sia agli atleti partecipanti alla gara che ai loro allenatori,direttori tecnicosportivi, preparatori atletici od accompagnatori la cui presenza sia richiesta dal carattere dell’evento.
Attività sportiva
L’ingresso per attività sportiva consente il soggiorno di lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda esercitare attività sportiva professionistica,autonoma o subordinata a seguito di contratto con Società avente sede in Italia,nel rispetto della legge 23 marzo 1981 n.91“Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti”.Il visto viene rilasciato per la durata superiore ai 90 giorni ma limitato alle esigenze della attività sportiva. Se lo straniero deve venire in Italia, solo per un periodo di prova,la durata del visto,anche se breve,dovrà comunque essere superiore a 90 giorni. In entrambi i casi suindicati,la Società sportiva che intenda avvalersi dell’opera di uno sportivo straniero deve presentare la proposta di contratto di soggiorno,indicando la sistemazione alloggiativa ed il reddito e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport ,utilizzando il modulo predisposto, scaricabile dal sito del CONI,alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata, dandone comunicazione alla Questura competente che deve rilasciare il relativo Nulla – Osta.
La Federazione,accertati i requisiti della Società necessari per l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero,trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso al C.O.N.I.- Direzione Sport e preparazione Olimpica. Il C.O.N.I.,effettuati i relativi controlli,accertata la disponibilità delle quote di ingresso riservate ad ogni Federazione Sportiva ed acquisito il Nulla Osta della Questura, emette la dichiarazione di assenso e la trasmette al Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero, ed allo Sportello Unico della Provincia dove ha sede la Società destinataria delle prestazioni sportive ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro ed alla Federazione Sportiva richiedente perché ne informi la Società che provvederà a trasmetterlo allo sportivo straniero.
Lo straniero, ricevuta la dichiarazione di assenso, si recherà al Consolato competente per la sua residenza e chiederà il rilascio del visto. Al familiare convivente che eventualmente accompagni lo straniero che entra per gara sportiva può essere rilasciato un visto per turismo, mentre al familiare dello sportivo che entra per attività sportiva,se ne ricorrono le condizioni,può essere rilasciato un visto per motivi familiari. Ottenuto il visto lo straniero entrerà in Italia ed entro otto giorni,accompagnato dal responsabile della Società, dovrà recarsi allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno a seguito del quale gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per gara sportiva fino ad un massimo di 90 giorni o per lavoro subordinato sport per anni due.
Il permesso di soggiorno per gara sportiva non è rinnovabile mentre il permesso di soggiorno per attività sportiva è rinnovabile e permette il passaggio in un’altra Società della stessa Federazione. Il permesso di soggiorno per attività sportiva non consente di svolgere attività lavorativa diversa da quella a carattere sportivo che ha determinato il rilascio del visto. Lo straniero già presente in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari e svolge attività sportiva, può essere tesserato dal C.O.N.I. sempre nell’ambito delle quote annuali. Si precisa,infatti,che il C.O.N.I. annualmente deve stabilire il numero degli sportivi stranieri che possono essere chiamati per svolgere attività sportiva presso Società sportive italiane. Per quanto concerne l’attività sportiva autonoma lo straniero, se non ha un contratto con una Società Sportiva, può chiedere la dichiarazione di assenso al C.O.N.I.tramite un procuratore e successivamente chiedere il visto al Consolato dimostrando di avere le risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende esercitare in Italia,di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana per l’esercizio dell’attività richiesta ed i requisiti per l’iscrizione in albi e registri se richiesta.
Una volta entrato in Italia,entro otto giorni, si presenta in Questura per chiedere il permesso di soggiorno.
Avv. Luigi Di Maio
L’AICS ha aperto – con il n° 205 del 21 aprile 2011 – una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.