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“Dal Parlamento” – Notizie e aggiornamenti di interesse per il Terzo settore

Alcuni DDL di possibile interesse per il Terzo Settore

A cura del Forum Nazionale Terzo Settore – Ufficio Studi e Documentazione

Settimana dal 15/05/2017 al 19/05/2017

 

SENATO

Assemblea

  • Ddl n. 2134 e connessi – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione) Il provvedimento rivede anche le modalità di destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

NOTA: Ddl n. 2233-B – Lavoro autonomo non imprenditoriale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica ) (Voto finale con la presenza del numero legale). Approvato definitivamente il 10705/17.

Commissione 1 – Affari Costituzionali

  • ddl 2092 e connessi (disposizioni in materia di cittadinanza) – sede referente – relatrice: Lo Moro

Commissione 2 – Giustizia

  • ddl 2134 e connessi (Codice antimafia) – relatori Pagliari e Lumia . Il provvedimento rivede anche le modalità di destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Commissione 4 – Difesa

  • Seguito indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e impatto delle attività delle ONG: audizioni

Commissione 6 – Finanze

  • A.S. n. 1473 e connessi (Misure fiscali a sostegno delle famiglie) Relatore: sen. MOSCARDELLI. Si segnala che sono stati presentati 69 emendamenti

Commissione 7 – Istruzione, Beni culturali

  • DDL N. 2443 e 2474 (educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista) – rel. Puglisi

Commissione 9 – Agricoltura

  • Esame ddl n. 2306 (inserimento in agricoltura di soggetti autistici ) – relatrice: sen. Cantini

Commissione 10 – Industria, commercio turismo

  • Ddl 2272 (approvato dalla Camera dei deputati) e 1498commercio equo e solidale – Relatore: DI BIAGIO

Commissione 11 – Lavoro e previdenza sociale

  • ddl 204821282266) Caregiver familiare Relatore: PAGANO

 

CAMERA

 Assemblea

  • discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 4144 -A e abbinate – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (approvata, in un testo unificato, dal Senato);

Commissione 5 – Bilancio

  • DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (esame C. 4444 Governo – Rel. Guerra) VISUALIZZAZIONE EMENDAMENTI

Commissione 8 – Ambiente

  • discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 4144 -A e abbinate – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (approvata, in un testo unificato, dal Senato);

Commissione 12 – Affari sociali

  • Il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delcyberbullismo, è scaduto alle ore 14 del 28/04
  • Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (esame C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi – rel. Patriarca)
  • Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3868, approvato dal Senato, recante: Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, è scaduto alle ore 12 del 15/05

In settimana si riunisce inoltre:

–         Commissione parlamentare per l’infanzia e l’Adolescenza (clicca qui)

GOVERNO

Venerdì 12/05 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare 3 schemi di decreti legislativi in attuazione della riforma del terzo settore, relativi a:

–         codice del terzo settore (comprendente anche gli aspetti fiscali, reti e loro sostegno, Csv)

–         impresa sociale

–         5×1000

Il testi ora vanno alle Camere per i dovuti pareri, da rilasciare entro 30 gg dalla ricezione.

Si inviano in allegato i testi che sono entrati in Consiglio dei Ministri

Si riportano di seguito :

– il Comunicato stampa del forum Nazionale Terzo Settore.

– Il comunicato stampa del Governo

 

Comunicato stampa del Forum Nazionale Terzo Settore.

Fonte: http://www.forumterzosettore.it/2017/05/12/riforma-del-terzo-settore-passi-avanti-ma-bisogna-fare-di-piu-e-meglio/

Roma, 12 maggio 2017 – Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato i decreti attuativi della legge  di riforma del Terzo settore e questi saranno inviati alle Camere per i necessari pareri prima della loro adozione definitiva.

Grazie alla modalità di lavoro introdotta con l’accordo di collaborazione tra Forum e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile,  sono stati fatti importanti passi avanti nella stesura dei testi. Poche settimane di lavoro efficace, ma insufficienti ad affrontare in modo compiuto una materia estremamente complessa.

“Ci sono stati sicuramente dei miglioramenti”, ha dichiarato la portavoce del Forum Claudia Fiaschi, “ma i decreti scontano tempi troppo stretti per un’utile discussione su tutte le previsioni della delega. Per questo abbiamo sostenuto la necessità  di una proroga. Ciò che è stato votato oggi in Consiglio dei Ministri ci soddisfa solo in parte e avvertiamo la necessità, sulla base dell’accordo del 27 aprile, di una ripresa immediata del confronto istituzionale per trovare soluzioni alle criticità che permangono”.

Di queste, nei decreti approvati, almeno tre preoccupano in modo particolare.

Le modifiche introdotte all’ultimo minuto sul dlgs “impresa sociale” mettono a rischio la sopravvivenza della cooperazione sociale, la più importante esperienza di economia sociale e civile su base democratica e partecipativa del nostro Paese.

E’ necessario un supplemento di lavoro sulla fiscalità, a partire dall’applicazione della  l.398/91, per superare, in alcuni casi, appesantimenti del carico fiscale soprattutto per l’associazionismo.

Le previsioni che dovranno regolare la vita delle organizzazioni tendono a limitare oltre il necessario le libertà e le autonomie statutarie che sono alla base dell’iniziativa associativa e incrementano il carico burocratico sulle associazioni.

Nei prossimi giorni l’analisi dettagliata delle nuove norme consentirà di esprimere un parere più compiuto su tutte le tematiche toccate dai decreti.

Chiediamo al Parlamento di valutare l’opportunità di una proroga che potrebbe permettere una migliore scrittura della legge.

Confermiamo la nostra disponibilità  a lavorare fin da ora con il Parlamento e il Governo per il miglioramento di norme così essenziali per lo sviluppo del Terzo settore, componente fondamentale della società e dell’economia nazionale.

 

Comunicato stampa del Governo

Fonte: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-29/7362

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Di seguito le principali novità.

  1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

  1. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti…

 

I promemoria precedenti sono disponibili su:
www.facebook.com/Forum-Nazionale_Terzo-Settore
www.forumterzosettore.it/normativa/
www.infocontinuaterzosettore.it

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