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Volontariato e lavoro negli enti del Terzo settore, si esprime il Ministero

Sul tema dell’incompatibilità, il Ministero del Lavoro in una nota evidenzia come nelle reti associative o negli enti associativi di secondo livello, ciascuno degli enti che le compongono sono caratterizzati da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale ed operativa


Con nota n. 4011 del 10 marzo 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha risposto ad un quesito in tema di incompatibilità tra la qualità di volontario e quella di lavoratore all’interno degli enti del Terzo settore (Ets).

Il quesito

Nel quesito proposto, che riguarda una rete associativa nazionale del Terzo settore, viene chiesto se il rapporto di lavoro che un soggetto ha con un determinato comitato regionale sia o meno compatibile con l’attività di volontariato che la stessa persona svolge all’interno di un ente di base o di comitato di una diversa Regione, appartenenti alla stessa rete nazionale.Il soggetto proponente evidenzia l’autonomia esistente fra i due enti della stessa rete, quello presso il quale la persona lavora e quello presso cui svolge la propria attività di volontariato.

Le considerazioni del Ministero

La disposizione di riferimento è l’art.17, c.5 del codice del Terzo settore, che sancisce il principio dell’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Il Ministero ribadisce, come già fatto nelle precedenti note n. 2088 del 27 febbraio 2020 e n. 6214 del 9 luglio 2020come la previsione menzionata abbia una portata ampia e generalizzata, trovando un’eccezione per i soli operatori della Croce rossa delle province autonome di Trento e Bolzano e per quelli della Croce bianca per la sola provincia di Bolzano. La ratio della disposizione è, secondo la nota, quella di tutelare il lavoratore da possibili abusi che potrebbero derivargli dallo svolgere nello stesso ente anche attività di volontariato, la quale è connotata anzitutto dai fondamentali caratteri di libertà e spontaneità, oltre che da quelli di gratuità e assenza di finalità di lucro. Il volontario deve poter essere libero di revocare in ogni momento la disponibilità dimostrata, senza essere vincolato da alcuna condizione o stato particolare, come potrebbe essere quello di svolgere attività lavorativa retribuita all’interno dello stesso ente. Dopo aver svolto tali ragionamenti, si evidenzia come in strutture complesse, come sono le reti associative o gli enti associativi di secondo livello, ciascuno degli enti che le compongono sono caratterizzati da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale ed operativa. Ciò porta il Ministero a non ravvisare, nel caso prospettato, una situazione contraria al dettato dell’art.17, c.5 del codice: l’ente datore di lavoro e quello che si avvale delle prestazioni di volontariato della stessa persona sono infatti a tutti gli effetti due soggetti distinti e separati. La nota conclude precisando che le considerazioni svolte valgono su un piano formale, con riferimento agli elementi forniti dal soggetto proponente, ma rimane comunque la possibilità che gli organi di vigilanza accertino modalità concrete di svolgimento delle attività oggetto del quesito che possano invece risultare in contrasto con la disposizione codicistica.

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