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Accesso al 5 per mille – anno 2024

5 PER MILLE

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/cinque-mille/pagine/anno 

Anno 2024

  • Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore

L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2024, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Entro il 20 aprile 2024 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2024 termine ordinario, ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm 23 luglio 2020. 

Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile 2024, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio 2024, l’elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5×1000 con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2024), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdfApre in una nuova scheda).

 

  • ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS

Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2024 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.

Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Si segnala l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente. In particolare, si rammenta che l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

 

  • Accreditamento per le Onlus

Per le ONLUS, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste, dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato, stante la previsione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come da ultimo modificato dall’articolo 17-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2024 all’Agenzia delle EntrateApre in una nuova scheda.

 

  • Cooperative sociali e imprese sociali

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5×1000 le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020 potranno accedere al RUNTS e qui valorizzare la voce “Accreditamento al 5 x 1000”. Le stesse potranno accreditarsi al beneficio del 5×1000 con le medesime modalità richiamate al punto 1, ossia entro la data del 10 aprile 2024, termine ordinario, oppure entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro.

Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020 saranno considerate accreditate al beneficio anche per l’anno 2024 ferma restando la necessità dell’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS, che rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

N.B.: le cooperative sociali e le imprese sociali che non si rinvengano nell’elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile da questa pagina potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.

 

Elenchi ammessi ed esclusi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2024, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

 

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

L’articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha previsto la stabilizzazione del contributo del 5 per mille dell’IRPEF con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
L’articolo 1, comma 720, legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha incrementato di 25 milioni di euro la quota del cinque per mille, secondo un meccanismo progressivo (510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022).

Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. In particolare, si richiama l’attenzione sull’articolo 14, commi 1 e 3, del DPCM del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2027 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2024 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.

Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.

Per le ONLUS iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, la comunicazione delle coordinate bancarie per l’accredito su conto corrente del contributo del 5 per mille è effettuata all’Agenzia delle entrate.

Il cinque per mille dell’anno 2024 sarà erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi dal medesimo predisposti relativi ai soggetti che hanno comunicato nel RUNTS le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) ovvero, esclusivamente per i contributi inferiori a mille euro, ai soggetti che, in alternativa all’IBAN, hanno indicato nel RUNTS la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento.

Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.

 

Indicazioni per i soggetti che si accreditano per la prima volta al cinque per mille

Fermo restando che ciascun ente dovrà esprimere la volontà di accreditarsi al cinque per mille entro le scadenze e con le modalità più sopra indicate, si precisa che la verifica del possesso del requisito soggettivo di Ente del Terzo Settore richiesto ai fini dell’utile accreditamento sarà compiuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla data del 31 dicembre 2024.

Ne consegue che, ai fini dell’utile accreditamento, occorrerà che l’ente abbia espresso la volontà di accreditarsi entro le date innanzi indicate avendo altresì presentato, non più tardi delle stesse, istanza di iscrizione al RUNTS alla quale faccia seguito il provvedimento di iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2024.

Si precisa che ove pure la volontà di accreditarsi al cinque per mille sia stata o venga espressa dopo il 10 aprile ed entro il 30 settembre 2024, con contestuale versamento dell’importo di euro 250,00, ciò non potrà comunque assicurare all’ente che sarà ammesso al cinque per mille 2024, tenuto conto che a tal fine occorrerà anche che risulti conseguito, entro l’anno, il provvedimento di iscrizione al RUNTS e che i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli stabiliti dal DM 15 settembre 2020, n. 106.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi.

Si segnala sin da ora che una prima pubblicazione del predetto elenco sarà effettuata nel mese di dicembre 2024 con eventuali successivi aggiornamenti.

 

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