#Comunicati stampa

Torture in Iraq : crimine contro l’umanità che riguarda anche il nostro Governo DICHIARAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DELLE ONG ITALIANE E DEL FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE

Le torture, le umiliazioni e i continui maltrattamenti inflitti ai prigionieri iracheni, oltre che a costituire una grave violazione della dignità della persona e del diritto umanitario internazionale, rientrano nelle “infrazioni gravi” alle Convenzioni di Ginevra.
Il loro carattere sistematico, intenzionale e su larga scala – come affermato autorevolmente dal rapporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa – possono essere ritenuti “crimini contro l’umanità” e considerati di tal gravità dal diritto internazionale da imporre ad ogni Stato l’obbligo di perseguirli penalmente se gli accusati si trovano sul proprio territorio.
Siamo di fronte a responsabilità che riguardano non solo gli autori materiali di tali crimini ma anche le autorità, fino ai più alti livelli qualora li abbiano favoriti o qualora, pur sapendo, li abbiano tollerati o non siano intervenuti per bloccarli e per punire i colpevoli.
Il diritto internazionale obbliga gli Stati, e in questa tragica vicenda irachena Stati Uniti e Gran Bretagna, ad individuare i colpevoli ad ogni livello di responsabilità, processarli e condannarli se ritenuti tali, per restituire all’umanità colpita, agli iracheni in questo caso, il valore inalienabile della dignità della persona.

Dal corpus delle norme di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati ci preme ricordare le Convenzioni III e IV di Ginevra, sulla protezione delle vittime della guerra, rispettivamente agli art. 12 (prigionieri di guerra) e 45 (civili). Tra l’altro, viene affermato che i prigionieri di guerra, come i civili, “sono in potere della Potenza nemica. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possono esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato. I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che è parte della Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità dell’applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli.
Nondimeno, qualora questa potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati. Questa richiesta dovrà essere accolta
”.

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