I COMITATI DI SORVEGLIANZA E IL RUOLO DEL PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE

 

Il Codice Europeo di Condotta sul Partenariato, fra le altre cose, detta le norme su come il partenariato debba essere coinvolto nelle fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi UE per la coesione. In proposito particolare rilievo assumono i Comitati di Sorveglianza che sono gli organi deputati a valutare, con cadenza almeno annuale, lo stato di avanzamento del programma e i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Pertanto rappresentano la principale sede di confronto fra tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’attuazione dei programmi e i rappresentanti del partenariato di riferimento.

In particolare il Comitato di Sorveglianza:

  • Esamina: i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali; tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte; il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma; i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse; l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità; il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione; i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei partner e dei beneficiari.
  • Approva: la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni; le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA; il piano di valutazione e le eventuali modifiche; le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione.

Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.

Nella composizione dei Comitati di Sorveglianza è necessario garantire una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partners economico sociali (da selezionare attraverso un processo trasparente). Fra questi ultimi vanno ricompresi “i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione”. Al Comitato di Sorveglianza possono essere ammessi anche rappresentanti non membri (per es. la BEI).

Alle riunioni partecipano i rappresentanti della Commissione in veste consultiva e di sorveglianza.

 

LE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI precedente – successiva  LA SEGRETERIA FONDI UE PRESSO IL FORUM DEL TERZO SETTORE

Collaborazioni

acri
anci
caritas
finanza sostenibile
fondazione triulza
istat
minstero del lavoro
Next
Social economy
welforum

Media partnership

Vita
Dire
redattore sociale
buone notizie