#Comunicati stampa

5 X MILLE. CRITERI PER L’ISCRIZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso i criteri per l’iscrizione agli elenchi per il 5 per mille, anticipando di fatto il DCPM previsto in materia dalla Finanziaria 2008.

Critichiamo fortemente metodo e merito”, affermano le portavoce del Forum del Terzo Settore, Maria Guidotti e Vilma Mazzocco.

Per l’ennesima volta il Governo ha agito senza consultarci: un fatto che reputiamo ancor più graveproseguono le portavocepoiché relativo al 5 x mille, norma che interessa tutto il terzo settore e su cui il Forum del Terzo Settore ha ingaggiato una battaglia per la sua reintroduzione in Finanziaria da cui per la seconda volta era scomparso

Entrando nel merito del testo diffuso si sottolinea che:

  • i criteri avrebbero potuto essere estremamente velocizzati evitando tra l’altro la doppia iscrizione (telematica e via posta) e la semplificazione delle procedure di verifica;
  • la categoria di destinatari indicati con “fondazioni nazionali a carattere culturale” è troppo generica e lascia spazio all’indeterminatezza ed all’arbitrarietà;
  • non è stata fissata alcuna data termine per le erogazioni;
  • avrebbe dovuto essere precisata la fonte delle liste inviate dal Coni, poiché esiste il rischio che molte società di sport dilettantistico vengano escluse;
  • pur condividendo l’esigenza di verifiche e controlli non è coerente con lo spirito della norma la verifica amministrativa ma si ritiene più opportuna la rendicontazione sociale ai cittadini attraverso strumenti quali il bilancio di missione;

    Inoltre, ulteriori problematiche applicative vengono dagli Artt.1, comma b e 3, comma 4 del D.M.40 (Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle P.A.) (*vedi testo di seguito) di imminente entrata in vigore.
    Il 5 per mille non è un pagamento e non può essere sospeso in presenza di beneficiari debitori: il 5 per mille è una erogazione liberale dei cittadini a favore degli Enti tramite lo Stato.

    (*) ESTRATTO D.M.40
    Art. 1 b.) “Beneficiario”: il destinatario di un pagamento a qualunque titolo di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte di soggetti pubblici
    Art. 3 4.) Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. (….)

    comunicato stampa 08/08
    Roma, 20 marzo 2008

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