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Dl Sostegni, altri due mesi per adeguare gli statuti del Terzo settore

Tra le misure previste, il nuovo termine al 31 maggio per utilizzare le maggioranze semplificate, ma anche un incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario e un contributo a fondo perduto per gli operatori titolari di partita iva.

Articolo di Chiara Meoli – Cantiere terzo settore

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 22 marzo 2021 il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41 (cosiddetto “decreto Sostegni”) con il quale il Governo ha approvato nuovi aiuti a sostegno delle imprese e degli operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza sanitaria.

In generale, il dl n. 41/2021 interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto in considerazione richiede.

Gli interventi previsti (individuati in 43 articoli) si articolano in 5 ambiti principali:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

 

Le misure a sostegno del Terzo settore

I provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del Terzo settore (Ets).

Già il dl n. 137/2020 ha istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus, dotato di 70 milioni di euro per il 2021. Al fine di recare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà, l’art. 14 prevede un incremento di tale Fondo di 100 milioni di euro.

La stessa disposizione, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede anche la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore. Per maggiori informazioni sull’adeguamento degli statuti, ecco un focus dedicato

Tuttavia nel provvedimento non sono presenti altre importanti misure – pensiamo alla proroga dell’accesso al credito garantito dal fondo di garanzia PMI per gli enti non commerciali e alla proroga del termine di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci (a questo proposito maggiori informazioni “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”) – su cui è invece fortemente auspicabile il più celere intervento normativo. 

Si segnala, inoltre, un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita Iva (art. 1) che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Tra i soggetti destinatari rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

In particolare, i soggetti che possono presentare la richiesta devono avere subito perdite di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

Per i soggetti che rientrano in tale situazione, l’importo del contributo a fondo perduto è determinato in base a una percentuale prefissata.

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo può essere ricevuto tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente, presentando domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità descritte all’art. 1, comma 8), o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

L’articolo 5, comma 20 ha prorogato al 31 marzo prossimo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (Cu) 2021 (vedi l’articolo “In scadenza la certificazione unica, anche per il non profit”). Va detto che la proroga in questione entra in vigore oggi, 23 marzo 2021, in un momento in cui l’originario termine del 16 marzo, è già scaduto. 

Le altre misure rilevanti su temi come lavoro, povertà, disabilità

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare tra il primo aprile e il 30 giugno 2021 (art. 8). La stessa disposizione prevede inoltre la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Rifinanziato il “Fondo sociale per occupazione e formazione”, già istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

Rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro (art. 10).

Destinatari di tale indennità sono, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del dl Sostegni (23 marzo 2021), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi al 23 marzo 2021.

Dalla stessa disposizione è anche prevista l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Coni.

Novità anche sul reddito di cittadinanza per il quale è previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 1 miliardo di euro (art. 11).

Per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano inoltre stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore; il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto. 

Rifinanziato il reddito di emergenza per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021, ferma restando l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a euro 30.000, che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di Naspi e Dis-coll (art. 12).

I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021. 

Ancora, l’art. 34 concerne misure a tutela delle persone con disabilità e istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si rileva che a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sono delegate l’individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti. 

Da ultimo, l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1 dl n. 18/2020 (art. 36).

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